Art. 9.

      1. Il CRIE è presieduto dal Ministro degli affari esteri o, in sua assenza, dal vice presidente più anziano per età anagrafica del medesimo Consiglio.

 

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      2. Tutti i componenti del CRIE eleggono il comitato di presidenza, composto da undici membri, compresi il presidente e due vice presidenti eletti.
      3. Uno dei vice presidenti e quattro membri del comitato di presidenza devono essere scelti tra i parlamentari facenti parte di diritto del CRIE ai sensi dell'articolo 6, comma 1.
      4. Per le elezioni di cui al comma 3 ciascun membro scrive sulla propria scheda un nome per i vice presidenti e un nome per gli altri quattro componenti del comitato di presidenza.
      5. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti al primo scrutinio.
      6. In caso di uguale numero di voti riportati è eletto il più anziano per età anagrafica.
      7. Nel comitato di presidenza devono essere rappresentate, da almeno un membro, tutte le cinque aree geografiche indicate nella tabella di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.